N NORME. red.it

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta".
Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".
Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque".
Articolo 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta".
Articolo 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque".
Articolo 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;
b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".
Articolo 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".
Articolo 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque".

Art. 2.


L'articolo 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, e' sostituito dal seguente:
Articolo 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione".

Art. 3.


L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e' sostituito dal seguente:
Articolo 133. - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sara' inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale".

Art. 4.



Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 148. - "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'erario, un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianita' di servizio, senza demerito:
segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
segretario capo, dopo trenta anni di servizio.
L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima e' disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.
Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero".
Articolo 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'Ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici".
Articolo 169. - "All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianita' di servizio senza demerito:
coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo quarto e quinto comma dell'articolo 148.
Per la liquidazione dell'indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152".
Articolo 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto dei dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico.".

Art. 5.


La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO