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Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 6 dicembre 1964, n. 1268.

Articolo unico.



Con effetto dal 1 marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 540, e' integrato e modificato come segue

Art. 123. - e' aggiunto: "10) il diritto di carteggio" .
Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: "e non e' computabile ai Fini dell'indennita' integrativa e dei versamenti all'Erario".
Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".
Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale" .