N NORME. red.it

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di Istruzione dell'ordine secondario.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.
Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

Art. 2.


Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilera' due distinte graduatorie:
a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.
La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potra' essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.
Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una partecipazione, con il punteggio piu' favorevole cui sara' aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita' conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sara' rapportata a 100.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi.
La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

Art. 3.


Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.
In ogni caso non si da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a "ottimo" nell'ultimo triennio.

Art. 4.


E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1971
SARAGAT COLOMBO - MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO