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Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Art. 1.


Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.
L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.