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Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.
L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

Art. 2.


All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1971
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