Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Abruzzo.
Art. 21
Art. 21.
Convocazione
Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.
L'ordine del giorno e' pubblicato secondo le modalita' del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.
Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e puo' essere, altresi', convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Il Regolamento disciplina le modalita' di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.
Convocazione
Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.
L'ordine del giorno e' pubblicato secondo le modalita' del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.
Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e puo' essere, altresi', convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Il Regolamento disciplina le modalita' di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.