N NORME. red.it

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Abruzzo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.

Statuto

Art. 1

ALLEGATO

Art. 1.
Regione Abruzzo

L'Abruzzo e' Regione autonoma nell'unita' politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nata dai valori della Resistenza, e secondo il presente Statuto.
La Regione rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione; realizza la gestione democratica del potere al fine di rendere effettive le liberta' e l'eguaglianza; opera per l'affermazione dei diritti costituzionali dei cittadini; organizza la loro partecipazione al processo di rinnovamento delle strutture dello Stato e di sviluppo democratico dell'Abruzzo; promuove la piu' ampia affermazione delle autonomie locali, concorrendo al consolidamento della fiducia popolare nelle istituzioni e nel metodo della democrazia.

Art. 2

Art. 2.
Territorio, gonfalone, stemma

La Regione e' costituita dalla comunita' delle popolazioni e comprende il territorio delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.
Capoluogo e sede degli organi della Regione e' la citta' dell'Aquila.
Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3

Art. 3.
Obiettivi preminenti

La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunita' abruzzese.
A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica.
In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 4

Art. 4.
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione; riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.

Art. 5

Art. 5.
Tutela della salute

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;
ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalita' preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unita' sanitarie locali;
predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici;
elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attivita' delle case di cura private;
promuove la gestione democratica degli organismi di base;
cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.

Art. 6

Art. 6.
Finalita' sociali della proprieta'

La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprieta'.
Considera la proprieta' diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Art. 7

Art. 7.
Finalita' socio-economiche

La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunita' di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese.
Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunita' montane, anche mediante la ridistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.
La Regione favorisce l'esercizio professionale nella agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attivita' di trasformazione.

Art. 8

Art. 8.
Programmazione

La Regione e' soggetto primario della programmazione regionale e partecipa alla formazione di quella nazionale con proprie iniziative, indicazioni e dati.
La Regione, d'intesa con lo Stato, cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale.

Art. 9

Art. 9.
Politica di piano

La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.
La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.
La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi, al fine di:
determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento;
pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilita' pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica.
La Regione inoltre, concorre a:
realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali, turistiche e della pesca;
mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessita' dei familiari residenti;
assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia;
attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera;
potenziare le attivita' dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni;
adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicita' degli interventi pubblici nella Regione.
La Regione, infine, riconosce nell'attivita' culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.

Art. 10

Art. 10.
Decentramento

La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalita' dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali.
Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
La delega di funzioni e' diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed e' conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate.
La delega e' disposta per materie determinate e puo' essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.
Le spese per l'attivita' amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.

Art. 11

Art. 11.
Istituzione di enti e aziende

La Regione puo' istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali e esercitando il relativo controllo su di essi.

Art. 12

Art. 12.
Societa' finanziaria

La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Societa' finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria.
La Regione si adopera, altresi', per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.

Art. 13

Art. 13.
Comprensori

La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneita' geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.

Art. 14

Art. 14.
Forme associative, e di autogestione

La Regione promuove e sostiene libere forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticita' e di mutualita'.

Art. 15

Art. 15.
Istituto di ricerche e di studi

La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicita'.

Art. 16

Art. 16.
Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Art. 17

Art. 17.
Elezione

Il Consiglio regionale e' eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 18

Art. 18.
Prima convocazione

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.

Art. 19

Art. 19.
Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere piu' anziano di eta' quale Presidente e i due Consiglieri piu' giovani quali Segretari, il Consiglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed e' revocabile con la stessa maggioranza con cui e' stato eletto.
All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome.
Sono eletti colore che hanno riportato il maggior numero di voti.
Alla convalida, delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.

Art. 20

Art. 20.
Il Consigliere regionale

Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non puo' essere chiamato a rispondere ne' perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21

Art. 21.
Convocazione

Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.
L'ordine del giorno e' pubblicato secondo le modalita' del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.
Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e puo' essere, altresi', convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Il Regolamento disciplina le modalita' di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.

Art. 22

Art. 22.
Regolamento interno

Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La stessa maggioranza e' richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 23

Art. 23.
Sedute consiliari

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 24

Art. 24.
Validita' delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

Art. 25

Art. 25.
Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o piu' componenti.

Art. 26

Art. 26.
Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.
Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonche', per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.
La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilita' generale della Regione.

Art. 27

Art. 27.
Commissione d'inchiesta

Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorche' un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonche' agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.

Art. 28

Art. 28.
Commissione consiliare di vigilanza

Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale e' attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonche' degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 29

Art. 29.
Ufficio legislativo

La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.

Art. 30

Art. 30.
Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato.

Art. 31

Art. 31.
Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.
Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.
Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge:
1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonche' l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;
2) l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;
3) il programma economico regionale e i piani di attuazione;
4) i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
5) il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa: l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
6) gli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione;
7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Il Consiglio, infine:
1) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
2) formula proposte di legge alle Camere;
3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;
4) designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 32

Art. 32.
Autonomia

Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformita' del proprio Regolamento.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilita' dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 33

Art. 33.
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attivita' mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilita' di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.

Art. 34

Art. 34.
Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento.
Per predisporre il calendario dell'attivita' del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale puo' farvi assistere un suo componente.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 35

Art. 35.
Consiglieri Segretari

I Consiglieri Segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale e a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento.

Art. 36

Art. 36.
Poteri del Consigliere

Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.
L'esercizio di questi diritti e' disciplinato dal Regolamento interno.
Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili per l'espletamento del suo mandato.

Art. 37

Art. 37.
Indennita'

La legge regionale stabilisce l'entita' e i titoli delle indennita' ai Consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni e attivita'.

Art. 38

Art. 38.
Composizione della Giunta

La Giunta e' costituita dal Presidente e da dieci componenti.

Art. 39

Art. 39.
Elezione

La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.
L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti e' preceduta:
dalla presentazione di proposte politico-programmatiche;
da un dibattito politico;
dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti.
Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.
Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purche' sia presente la meta' piu' uno dei Consiglieri assegnati.
Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunto detta maggioranza.
Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

Art. 40

Art. 40.
Dimissioni

Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.

Art. 41

Art. 41.
Revoca

Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale.
Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

Art. 42

Art. 42.
Permanenza in carica per gli affari correnti

La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 43

Art. 43.
Effetto delle dimissioni

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.

Art. 44

Art. 44.
Sospensione

Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinioni.
Essi rimangono, altresi', sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.
La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

Art. 45

Art. 45.
Organizzazione della Giunta

La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.
I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.
La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara, con sette componenti, per gli affari economici e settoriali.
Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.

Art. 46

Art. 46.
Poteri della Giunta

Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:
1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;
4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
5) deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;
6) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;
7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
8) deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;
9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
10) deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attivita'.

Art. 47

Art. 47.
Funzioni del Presidente

Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) indice il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;
c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
d) sovraintende agli uffici e servizi regionali;
e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
g) stipula i contratti;
h) provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.

Art. 48

Art. 48.
Vice Presidente della Giunta

La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 49

Art. 49.
Iniziativa legislativa e regolamentare

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
Tale iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalita' fissate dal Regolamento.

Art. 50

Art. 50.
Iniziativa amministrativa

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonche' - quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione - agli altri soggetti di cui al precedente articolo.

Art. 51

Art. 51.
Ordine dell'attivita' normativa

L'attivita' normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, e' legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale.
Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.

Art. 52

Art. 52.
Copertura finanziaria

I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Art. 53

Art. 53.
Principi generali amministrativi

La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicita', pubblicita' e massimo snellimento delle procedure.
La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilita' dei titolari degli uffici.
I provvedimenti amministrativi devono essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facolta' di ottenerne copia, secondo le modalita' che essa stessa determina.
La legge regionale disciplina i contratti della Regione.

Art. 54

Art. 54.
Esecutivita' delle deliberazioni

Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Art. 55

Art. 55.
Organizzazione degli uffici regionali

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
L'ordinamento del personale regionale e' regolato dai seguenti principi:
a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;
b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;
c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianita' di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualita' ed efficienza;
e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unita' organizzativa, delle competenze e delle responsabilita' proprie di ciascuna qualifica.

Art. 56

Art. 56.
Organo di controllo

Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da uno organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalita' e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.
Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.

Art. 57

Art. 57.
Demanio e patrimonio

La Regione, nei limiti delle norme costituzionali, ha autonomia finanziaria.
La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.

Art. 58

Art. 58.
Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 59

Art. 59.
Prestiti e obbligazioni

Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facolta' di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.
Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 60

Art. 60.
Contabilita' regionale

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.

Art. 61

Art. 61.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, e' presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed e' approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre.
Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.
L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.

Art. 62

Art. 62.
Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, e' accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa.
Il bilancio preventivo e' esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.
Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno.
Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva e' iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
La stessa procedura e' seguita in caso di chiusura in avanzo.
Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.

Art. 63

Art. 63.
Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti indicano soltanto l'ammontare massimo della spesa nell'ambito delle previsioni del piano economico regionale.
Le singole quote annuali di spesa sono stabilite dal bilancio.

Art. 64

Art. 64.
Iniziative popolari

La Regione, promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un modo concreto e reale di presenza.
Promuove, col metodo della piu' ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realta' sociale, economica e culturale della Regione.

Art. 65

Art. 65.
Informazione

La Regione riconosce il valore dell'informazione e assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione, dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 66

Art. 66.
Limiti dell'iniziativa popolare

Sono escluse dalla iniziativa popolare la materia tributaria e quelle relative al bilancio e alla programmazione.

Art. 67

Art. 67.
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.

Art. 68

Art. 68.
Richieste di enti

I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale, possono rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo le modalita' previste dal Regolamento.

Art. 69

Art. 69.
Partecipazione al referendum

La Regione riconosce al referendum su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.
Partecipano al referendum tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 70

Art. 70.
Referendum abrogativo.
Legittimazione e modalita' di svolgimento

Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo previo accertamento, della ammissibilita' da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure piu' Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
La legge regionale stabilisce le modalita' di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 71

Art. 71.
Limiti del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo e' improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non puo' essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Art. 72

Art. 72.
Procedimento del referendum abrogativo

La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi.
In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino della Regione, dei risultati del referendum.
Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non puo' essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

Art. 73

Art. 73.
Referendum consultivo.
Legittimazione e modalita'

E' ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonche' la fusione di due o piu' Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale.
L'iniziativa del referendum consultivo e' riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
La legge regionale stabilisce le modalita' di svolgimento del referendum consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali e' ammesso.

Art. 74

Art. 74.
Revisione dello Statuto

La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguito per la sua formazione.
Per la revisione degli articoli 2, 38 e 45 e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.
Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.
La decisione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 75

Art. 75.
Approvazione della proposta di revisione

La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto e' inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.

Art. 76

Art. 76.
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati, altresi', sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1971
SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO