Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.
Art. 1.
Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, e' ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.