Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, e' ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.
Art. 2.
La presente legge ha efficacia dal 1 gennaio 1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1971
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