Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, e' sostituito dal seguente:
"I diritti fissi che ogni societa' e' tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. ((1))
Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso e' quella indicata alla lettera d) della citata tabella.
Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui e' stato eseguito il versamento.
Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, e' abrogato. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo".
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' Limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:
a) atti di societa' non quotate in borsa, L. 20.000;
b) atti di societa' con azioni quotate in borsa, lire 150.000."
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' Limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:
a) atti di societa' non quotate in borsa, L. 20.000;
b) atti di societa' con azioni quotate in borsa, lire 150.000."
Art. 2.
Il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e' delle societa' a responsabilita' limitata e' subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto. ((1))
Tale pagamento sara' effettuato con le medesime modalita' stabilite nel precedente articolo 1 per il versamento del diritto fisso.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 3) che "La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, e' elevata a L. 5.000."
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 3) che "La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, e' elevata a L. 5.000."
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1971
SARAGAT COLOMBO - GAVA FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
TABELLA
TABELLA DEI DIRITTI FISSI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
a) Atti costitutivi e statuto:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 10.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 15.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 20.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 25.000
b) Ogni altro atto esclusi i bilanci:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 4.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 7.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 10.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 14.000
c) Bilanci:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 3.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 5.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 7.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 10.000
d) Bilanci delle imprese di assicurazione qualunque sia la forma
della societa e l'ammontare del capitale
sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
a) Atti costitutivi e statuto:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 10.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 15.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 20.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 25.000
b) Ogni altro atto esclusi i bilanci:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 4.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 7.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 10.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 14.000
c) Bilanci:
sino a 10 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 3.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . L. 5.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale. . . L. 7.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . . . . . . . . . L. 10.000
d) Bilanci delle imprese di assicurazione qualunque sia la forma
della societa e l'ammontare del capitale
sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000