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Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

Art. 1.


In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.