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Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1971
SARAGAT COLOMBO - GAVA - NATALI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO