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Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

Art. 24.

(Effetti della legge ed abrogazioni)


I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio
1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio
1971.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.