Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
Art. 2.
(Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4) ((6))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 14 septies, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 14 septies, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."
Art. 3.
(Tredicesima mensilita')
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.
Art. 4.
(Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)
A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. (3) (4) ((8))
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
Art. 5.
(Condizioni economiche)
La pensione non reversibile e l'indennita' di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
Art. 6.
(Beneficiari dell'assegno a vita)
In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi. (2) (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000."
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000."
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 18.000 a L. 22.000." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 18.000 a L. 22.000." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000."
Art. 7.
(Indennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile)
L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta, nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza. (3) (4) ((8))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
Art. 8.
(Domande e ricorsi pendenti)
Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 9.
(Decentramento del sistema di erogazione)
Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.
Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.
La nomina dei due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.
Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114)).
Art. 10.
(Commissioni provinciali sanitarie)
L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu' dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
Art. 11.
(Composizione delle commissioni provinciali sanitarie)
La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale puo', in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' ((ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a segretario o equipollente)).
La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono affetti da cecita' assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.
Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
Art. 12.
(Commissioni regionali sanitarie)
Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno.
Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.
Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 MAGGIO 1975, N.165))
Art. 14.
(Presentazione delle domande)
I cittadini che aspirano al godimento di uno o piu' benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.
Art. 15.
(Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.
Art. 16.
(Modalita' di erogazione)
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.
Art. 17.
(Decorrenza dei benefici)
La concessione della pensione e dell'indennita' di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.
Art. 18.
(Scadenza delle rate)
Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennita' di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Art. 19.
(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
Gli organi preposti alla concessione hanno facolta' in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.
Art. 20.
(Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio)
L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere dal 1 gennaio 1971.
Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.
Art. 21.
(Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili)
I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili - salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo - sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, alla Amministrazione civile dell'interno.
Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, e' considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.
Salva la progressione in carica del, personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.
Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili puo' chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.
Il personale che non intende avvalersi della facolta' di cui al precedente comma sara' inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili e' trasferito, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi.
Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, e' aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito alla Unione stessa.
Art. 22.
(Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici)
Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:
a) del Ministero dell'interno;
b) dell'Unione italiana ciechi;
ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.
Art. 23.
(Copertura della spesa)
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.
Art. 24.
(Effetti della legge ed abrogazioni)
I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio
1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio
1971.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1970
SARAGAT RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
Tabella A
TABELLA A
Ruolo ad esaurimento
della carriera direttiva amministrativa
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
900 Direttore generale.............................. 1
670 Ispettore generale.............................. 4
500 Direttore di divisione.......................... 5
402 Direttore di sezione (gia Capo sezione)......... 6
325 Consigliere di 1ª classe........................|
271 Consigliere di 2ª classe........................ > 3 229 Consigliere di 3ª classe........................|
325 Assistente sociale di 1ª classe.................|
271 Assistente sociale di 2ª classe................. > 1 229 Assistente sociale di 3ª classe.................|
--
Totale... 20
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Il posto di direttore generale e' portato in aumento nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1 marzo 1973.
TABELLA B
Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria (gia' ruolo di ragioneria)
Ex coef. Numero ficiente Qualifiche direttive dei posti
670 Ispettore generale di ragioneria................ 1
500 Direttore di ragioneria di 1ª classe (gia diret-
tore di ragioneria)............................. 2
402 Direttore di ragioneria di 2ª classe (gia vice
direttore di ragioneria)........................ 3
325 Vice direttore di ragioneria (gia primo ragio-
niere).......................................... 3
Qualifiche di concetto
271 Ragioniere......................................|
229 Ragioniere aggiunto............................. > 5 202 Vice ragioniere.................................|
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Totale... 14
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TABELLA C
Ruolo ad esaurimento della carriera di concetto amministrativa
(gia' ruolo generale della carriera di concetto)
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
500 Segretario capo................................. 6
402 Segretario principale (gia segretario di 1ª
classe)......................................... 8
325 Primo segretario (gia segretario di 2ª classe).. 12
271 Segretario (gia segretario di 3ª classe)........|
229 Segretario aggiunto............................. > 16 202 Vice segretario.................................|
271 Assistente sociale..............................|
229 Assistente sociale aggiunto..................... > 2 202 Vice assistente sociale.........................|
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Totale... 44
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TABELLA D
Ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
A) RUOLO GENERALE
325 Archivista superiore............................ 8
271 Archivista capo................................. 13
229 Primo archivista................................ 16
202 Archivista......................................|
180 Applicato....................................... > 9 157 Applicato aggiunto..............................|
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Totale... 46
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B) RUOLO COPIA
325 Capo ufficio copia.............................. 5
271 Primo coadiutore................................ 7
229 Coadiutore (gia dattilografo capo).............. 9
202 Primo dattilografo (gia dattilografo di 1ª clas-|
se).............................................|
180 Dattilografo (gia dattilografo di 2ª classe).... > 7 157 Dattilografo aggiunto...........................|
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Totale... 28
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TABELLA E
Ruoli ad esaurimento della carriera ausiliaria
A) RUOLO COMMESSI
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
180 Commesso capo................................... 2
173 Commesso........................................ 14
159 Usciere capo....................................|
151 Usciere......................................... > 8 142 Inserviente.....................................|
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Totale... 24
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B) RUOLO AUTISTI
159 Autista......................................... 3
I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.