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Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

Articolo unico



Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974.