Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1970
SARAGAT RUMOR - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE