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Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.

Art. 1.


Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.