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Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

Art. 2.


I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresi' soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che e' destinato a contenere, una durata massima d'impiego.
Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

Art. 3.


I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.


Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1969
SARAGAT RUMOR - TANASSI - RESTIVO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: GAVA