Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.
Art. 89.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unita'.