Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.
Art. 2.
(Stanziamenti per i contributi alle societa' cooperative
edilizie a proprieta' individuale)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura di societa' cooperative edilizie a proprieta' individuale, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.
Art. 3.
(Formazione del programma delle costruzioni)
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovra' essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse localita'.
Art. 4.
(Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione)
Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal successivo articolo 5 nella spesa per le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli enti realizzatori di programmi di opere di edilizia abitativa, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per tali opere puo' essere utilizzata per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi popolari.
Art. 5.
(Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi
per le opere di urbanizzazione)
Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della presente legge possono contrarre mutui per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso.
I mutui sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti.
Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori - previo consenso delle amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con la osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione - devono presentare apposita domanda al Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare.
Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprieta' del comune.
Art. 6.
(Opere di urbanizzazione
Rimborso allo Stato della spesa)
I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.
Il recupero di detta spesa sara' effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.
Art. 7.
(Enti mutuanti)
Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.
Art. 8.
(Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprieta)
Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice.
Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro per i lavori pubblici puo' consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, la cessione in proprieta' delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato.
La cessione puo' essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e puo' avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa e' effettuata con le modalita', i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
Analogamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, puo' essere consentito - trascorso del pari un periodo non interiore ai 15 anni - la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprieta' indivisa al tipo a proprieta' individuale.
Art. 9.
(Requisito della residenza per i lavoratori emigrati)
Il requisito della residenza di cui all'articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non e richiesto per i lavoratori emigrati.
Art. 10.
(Autorizzazione per la concessione del contributo
ai sensi del titolo II della legge 1 novembre 1965, n. 1179)
Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della legge stessa e' autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi.
Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 10 novembre 1965, n. 1179)
L'articolo 11 della legge 10 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente:
"((Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo)) :
a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo definitivo;
b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo definitivo.
Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonche' il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformita' delle abitazioni stesse ai citati requisiti.
L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 e' subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente articolo 8.
Detti requisiti debbono essere posseduti:
a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N.291));
b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che puo' essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;
c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.
Gli istituti di cui all'articolo 4 possono fissare termini di decadenza per la presentazione della documentazione richiesta agli aspiranti alla concessione dei mutui agevolati per la istruttoria delle pratiche e per la vendita delle abitazioni a soggetti aventi i requisiti prescritti costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 9".
Art. 12.
(Stanziamento per la concessione dei contributi)
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE