Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla societa' "Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e una commissione parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La determinazione delle nuove autostrade e' subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.
Il decreto previsto nel primo comma e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Alla societa' "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.
L'erogazione del contributo ha luogo con le modalita' ed alle condizioni stabilite nell'articolo 8 della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 19, 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Art. 3.
Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, approvato con decreto interministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 novembre 1963, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1963, sono risolti a decorrere dalla data del decreto che approvera' la convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio di tutte le autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di quelle da indicarsi ai sensi dell'articolo 1.
Art. 4.
Le autostrade indicate all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell'articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e saranno aperte al traffico entro il 1973.
La concessione e' accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalita' di cui al comma terzo dell'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse modalita' sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.
Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma e' determinato nelle somme stanziate con l'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1982, n.531 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto."
La L. 12 agosto 1982, n.531 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto."
Art. 5.
La convenzione dovra' regolare:
a) il programma di costruzione delle autostrade concesse;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonche' per i collaudi provvisori e definitivi;
c) la erogazione del contributo con le modalita' previste dal successivo articolo 8;
d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonche' di esercizio per tutta la durata della concessione;
e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
f) la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
g) le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facolta' di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;
h) i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;
i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)).
Art. 6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)). ((2))
In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente.
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "La costruzione e la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa' Autostrade S.p.A."
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "La costruzione e la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa' Autostrade S.p.A."
Art. 7.
La societa' concessionaria dovra' sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
L'ANAS potra' richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovra' tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.
L'ANAS dovra' pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi entro sei mesi dalla loro presentazione. Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dalla societa' concessionaria.
Art. 8.
I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla societa' concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle seguenti date:
a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967;
b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso. ((3))
La corresponsione dei contributi e' subordinata alla condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera m)) la soppressione delle funzioni amministrative relative "al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385."
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera m)) la soppressione delle funzioni amministrative relative "al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385."
Art. 9.
Con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1 della presente legge potra' essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risultera' necessaria - in base ai criteri indicati nel secondo comma del citato articolo 1 e tenuto conto dell'ammontare del contributo dello Stato di cui al precedente articolo 4 - per assicurare il conseguimento del pareggio della gestione delle autostrade di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Art. 10.
Per l'attuazione della presente legge e' confermato il regime fiscale stabilito dell'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Art. 11.
Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE