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Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.

Art. 1.


In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla societa' "Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e una commissione parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La determinazione delle nuove autostrade e' subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.
Il decreto previsto nel primo comma e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.