Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilita', per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sara' corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.
In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo.
L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.
Art. 2.
Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.
Art. 3.
L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' sostituito dal seguente:
"La pensione indiretta o di riversibilita' a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:
a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidita'. Se la morte dell'assicurato e' avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;
b) alla vedova del pensionato, ancorche' il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purche', in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di eta' inferiore ai 20 anni.
Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.
La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.
Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio".
Art. 4.
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Art. 5.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, e' riconosciuta la computabilita', ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennita' sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.
L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera a) dello articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:
anno 1948........................................... L. 6.600 annue " 1949........................................... " 6.900 "
" 1950........................................... " 7.800 "
" 1951........................................... " 8.400 "
" 1952........................................... " 9.000 "
" 1953........................................... " 11.500 "
" 1954........................................... " 12.200 "
" 1955........................................... " 12.200 "
" 1956........................................... " 15.100 "
I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1 giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento della pensionabilita' degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilita' dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello gia' computato.
Il riconoscimento del beneficio e' effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 ottobre 1971, n. 889 ha disposto (con l'art. 41) che Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 889/1971
La L. 29 ottobre 1971, n. 889 ha disposto (con l'art. 41) che Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 889/1971
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, n. 889))
Art. 7.
((Con effetto dal 1 luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio. Dal 1 luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli e' direttamente corrisposta, anche se l'infortunio e' avvenuto anteriormente a tale data. All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e' restituito - a domanda o, al piu' tardi, in occasione della liquidazione della pensione a' carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento)).
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - BOSCO - TAVIANI - COLOMBO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE