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Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 1.


Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.