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Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonche' di alcuni prodotti dell'allevamento.

Art. 1.


L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.