Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonche' di alcuni prodotti dell'allevamento.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.
Art. 2.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
Art. 3.
E' approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata nonche' di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui e' previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api e' assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1968
SARAGAT MORO - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
Tabella
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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