Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Allegato-art. VIII
Articolo VIII
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili
in detto altro Stato
2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.
Le Autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazioni di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale i dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili
in detto altro Stato
2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.
Le Autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazioni di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale i dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.