Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:
a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;
b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato-art. I
ALLEGATO
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni.
Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni.
Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.
Allegato-art. II
Articolo II
1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:
a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;
b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).
2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sara' istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte gia' esistenti.
1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:
a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;
b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).
2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sara' istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte gia' esistenti.
Allegato-art. III
Articolo III
1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.
2. L'espressione "beni immobili" sara' definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprieta' in questione.
Questa espressione in ogni caso comprendera' gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprieta' terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.
1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.
2. L'espressione "beni immobili" sara' definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprieta' in questione.
Questa espressione in ogni caso comprendera' gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprieta' terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.
Allegato-art. IV
Articolo IV
1. I beni mobili che fanno parte della proprieta' di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.
2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.
3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi.
4. Non si considera come "stabile organizzazione":
a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa;
d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
1. I beni mobili che fanno parte della proprieta' di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.
2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.
3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi.
4. Non si considera come "stabile organizzazione":
a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa;
d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
Allegato-art. V
Articolo V
1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sara' definito in conformita' alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.
3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sara' risolto secondo le regole seguenti:
a) il de cuius sara' considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sara' considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi);
b) se non si puo' stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora;
c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza;
d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sara' definito in conformita' alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.
3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sara' risolto secondo le regole seguenti:
a) il de cuius sara' considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sara' considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi);
b) se non si puo' stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora;
c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza;
d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
Allegato-art. VI
Articolo VI
1. I debiti che gravano sulle proprieta' menzionate negli articoli 111 e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprieta', saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprieta' e' soggetta a imposta sul valore di detta proprieta', o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verra' imputato sulla proprieta' soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.
2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sara' imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.
1. I debiti che gravano sulle proprieta' menzionate negli articoli 111 e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprieta', saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprieta' e' soggetta a imposta sul valore di detta proprieta', o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verra' imputato sulla proprieta' soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.
2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sara' imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.
Allegato-art. VII
Articolo VII
1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, puo' applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtu' delle proprie leggi.
1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, puo' applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtu' delle proprie leggi.
Allegato-art. VIII
Articolo VIII
Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.
Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.
Allegato-art. IX
Articolo IX
1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona cosi' danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, puo' presentare reclamo alle competenti Autorita' dello Stato contraente in cui e' domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione e' venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.
2. Le competenti Autorita' provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sara' altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorita' dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrera' opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avra' luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorita' degli Stati contraenti.
1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona cosi' danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, puo' presentare reclamo alle competenti Autorita' dello Stato contraente in cui e' domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione e' venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.
2. Le competenti Autorita' provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sara' altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorita' dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrera' opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avra' luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorita' degli Stati contraenti.
Allegato-art. X
Articolo X
1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applichera' alle Isole Faroe o alla Groenlandia.
2. La presente Convenzione si puo' estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.
3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porra' termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa ai sensi del presente articolo.
1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applichera' alle Isole Faroe o alla Groenlandia.
2. La presente Convenzione si puo' estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.
3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porra' termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa ai sensi del presente articolo.
Allegato-art. XI
Articolo XI
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera' ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera' ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.
Allegato-art. XII
Articolo XII
La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non verra' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sara' data, la Convenzione cessera' di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuera' ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarra' il testo inglese.
Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP
Per il Governo della Repubblica italiana
Luciano CONTI
La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non verra' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sara' data, la Convenzione cessera' di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuera' ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarra' il testo inglese.
Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP
Per il Governo della Repubblica italiana
Luciano CONTI
Convention
Convention between Italy and Denmark for the avoidance od double taxation with respect to duties on the estates of deceased persons.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato-art. I
ALLEGATO
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio comnplessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) le "ordinary income taxes to the State" (imposte erariali ordinarie sul reddito),
(ii) la "capital tax to the State" (imposta erariale sul patrimonio),
(iii) le "communal income taxes" (imposte comunali sul reddito),
(iv) il "national pension and invalidity insurance contribution" (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidita),
(v) la "sailors tax" (imposta per i marinai),
(vi) la "special income tax" (imposta speciale sul reddito),
(vii) la "Church tax" (imposta a favore della Chiesa),
(Qui di seguito indicate come "imposte danesi").
b) Per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni,
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
(iv) l'imposta sui redditi agrari,
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
(vi) l'imposta sulle societa',
(vii) l'imposta sulle obbligazioni,
(viii) le imposte regionali, provinciali comunali e camerali sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposte italiane").
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
5. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio comnplessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) le "ordinary income taxes to the State" (imposte erariali ordinarie sul reddito),
(ii) la "capital tax to the State" (imposta erariale sul patrimonio),
(iii) le "communal income taxes" (imposte comunali sul reddito),
(iv) il "national pension and invalidity insurance contribution" (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidita),
(v) la "sailors tax" (imposta per i marinai),
(vi) la "special income tax" (imposta speciale sul reddito),
(vii) la "Church tax" (imposta a favore della Chiesa),
(Qui di seguito indicate come "imposte danesi").
b) Per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni,
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
(iv) l'imposta sui redditi agrari,
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
(vi) l'imposta sulle societa',
(vii) l'imposta sulle obbligazioni,
(viii) le imposte regionali, provinciali comunali e camerali sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposte italiane").
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
5. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.
Allegato-art. II
Articolo II
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) Il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia.
b) Il termine "Italia" designa la Repubblica italiana.
c) Le espressioni "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede.
d) Il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede.
e) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica.
f) Il termine "societa'" designa gli Enti con personalita' giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.
g) Il termine "residente" di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato e' ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
h) Le espressioni "residente di uno degli Stati contraenti" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona che e' residente della Danimarca od una persona che e' residente dell'Italia, come il contesto richiede.
i) Le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.
j) (i) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attivita'.
(ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
(aa) una sede di direzione;
(bb) una succursale;
(cc) un ufficio;
(dd) un'officina;
(ee) un laboratorio;
(ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(gg) un cantiere di costruzione o montaggio di cui durata oltrepassi i 12 mesi.
(iii) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se:
(aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
(bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(dd) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(ee) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
(iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (v) - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
(v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
(vi) Il fatto che una societa' residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
k) L'espressione "Autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette;
(ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) Il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia.
b) Il termine "Italia" designa la Repubblica italiana.
c) Le espressioni "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede.
d) Il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede.
e) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica.
f) Il termine "societa'" designa gli Enti con personalita' giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.
g) Il termine "residente" di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato e' ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
h) Le espressioni "residente di uno degli Stati contraenti" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona che e' residente della Danimarca od una persona che e' residente dell'Italia, come il contesto richiede.
i) Le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.
j) (i) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attivita'.
(ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
(aa) una sede di direzione;
(bb) una succursale;
(cc) un ufficio;
(dd) un'officina;
(ee) un laboratorio;
(ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(gg) un cantiere di costruzione o montaggio di cui durata oltrepassi i 12 mesi.
(iii) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se:
(aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
(bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(dd) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(ee) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
(iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (v) - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
(v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
(vi) Il fatto che una societa' residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
k) L'espressione "Autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette;
(ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
Allegato-art. III
Articolo III
La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Allegato-art. IV
Articolo IV
1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'articolo 11, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti.
a) Detta, persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali).
b) Se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale e' un nazionale.
d) Se detta persona e' un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I (g) dell'articolo 11, una persona diversa dalla persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'articolo 11, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti.
a) Detta, persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali).
b) Se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale e' un nazionale.
d) Se detta persona e' un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I (g) dell'articolo 11, una persona diversa dalla persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Allegato-art. V
Articolo V
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attivita' in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gia' utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merce da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Allorche' gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attivita' in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gia' utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merce da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Allorche' gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.
Allegato-art. VI
Articolo VI
Quando:
a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro - caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.
Quando:
a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro - caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.
Allegato-art. VII
Articolo VII
I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Allegato-art. VIII
Articolo VIII
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili
in detto altro Stato
2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.
Le Autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazioni di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale i dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili
in detto altro Stato
2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.
Le Autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazioni di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale i dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Allegato-art. IX
Articolo IX
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applichera' la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo i.
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applichera' la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo i.
Allegato-art. X
Articolo X
1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla od e' controllata dall'impresa che corrisponde i canoni o utili, cosi' come nel caso in cui entrambe le imprese sono cosi' controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Ai fini del presente paragrafo, un'impresa e' considerata come controllata da un'altra impresa se questa ultima impresa detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa.
5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla od e' controllata dall'impresa che corrisponde i canoni o utili, cosi' come nel caso in cui entrambe le imprese sono cosi' controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Ai fini del presente paragrafo, un'impresa e' considerata come controllata da un'altra impresa se questa ultima impresa detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa.
5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Allegato-art. XI
Articolo XI
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Allegato-art. XII
Articolo XII
1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente.
2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:
a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure
b) l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente.
In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.
1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente.
2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:
a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure
b) l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente.
In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.
Allegato-art. XIII
Articolo XIII
I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.
I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.
Allegato-art. XIV
Articolo XIV
1. Salve le disposizioni degli articoli XY e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo I, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attivita' svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.
1. Salve le disposizioni degli articoli XY e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo I, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attivita' svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.
Allegato-art. XV
Articolo XV
Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.
Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.
Allegato-art. XVI
Articolo XVI
I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.
I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.
Allegato-art. XVII
Articolo XVII
Salve le disposizioni dell'articolo XY, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale il beneficiario e' residente.
Salve le disposizioni dell'articolo XY, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale il beneficiario e' residente.
Allegato-art. XVIII
Articolo XVIII
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita', sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita', sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Allegato-art. XIX
Articolo XIX
Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.
Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.
Allegato-art. XX
Articolo XX
I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento durante un periodo non superiore a due anni presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.
I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento durante un periodo non superiore a due anni presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.
Allegato-art. XXI
Articolo XXI
Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente e' un residente.
Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente e' un residente.
Allegato-art. XXII
Articolo XXII
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XI, e' tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito, da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XI, e' tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito, da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.
Allegato-art. XXIII
Articolo XXIII
Si conviene che:
a) la Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa', puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosi' determinate le imposte danesi su reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente:
(i) Se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(ii) Se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non puo', tuttavia eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile allo elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre corre alla formazione del patrimonio complessivo.
b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa' puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni dello presente Convenzione stabiliscano diversamente tuttavia la Danimarca deve accordare:
(i) la deduzione dall'imposta sul reddito cosi' calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) la deduzione dall'imposta sul patrimonio cosi' calcolata di un ammontare uguale alla imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la deduzione non dovra' in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, cosi' come risulta prima di operare la deduzione stessa che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.
Si conviene che:
a) la Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa', puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosi' determinate le imposte danesi su reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente:
(i) Se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(ii) Se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non puo', tuttavia eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile allo elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre corre alla formazione del patrimonio complessivo.
b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa' puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni dello presente Convenzione stabiliscano diversamente tuttavia la Danimarca deve accordare:
(i) la deduzione dall'imposta sul reddito cosi' calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) la deduzione dall'imposta sul patrimonio cosi' calcolata di un ammontare uguale alla imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la deduzione non dovra' in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, cosi' come risulta prima di operare la deduzione stessa che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.
Allegato-art. XXIV
Articolo XXIV
1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali.
Tuttavia, le Autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione cosi' scambiata deve essere tenuto segreto e puo' essere rivelato soltanto alle persone o Autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorita' competenti.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;
b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.
3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali.
Tuttavia, le Autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione cosi' scambiata deve essere tenuto segreto e puo' essere rivelato soltanto alle persone o Autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorita' competenti.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;
b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.
3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
Allegato-art. XXV
Articolo XXV
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta applicata ultimamente.
2. L'Autorita' competente fara' del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e' in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorita' competente dell'altro Stato al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta applicata ultimamente.
2. L'Autorita' competente fara' del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e' in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorita' competente dell'altro Stato al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.
Allegato-art. XXVI
Articolo XXVI
1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno degli Stati contraenti;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.
3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana.
6. Ai fini del presente articolo il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno degli Stati contraenti;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.
3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana.
6. Ai fini del presente articolo il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Allegato-art. XVII
Articolo XXVII
1. La presente Convenzione potra' essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note.
2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo XXIX, fara' cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abbiano di comune accordo stabilito diversamente.
1. La presente Convenzione potra' essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note.
2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo XXIX, fara' cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abbiano di comune accordo stabilito diversamente.
Allegato-art. XVIII
Articolo XXVIII
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto:
a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1 gennaio 1962;
b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio 1962 (persone fisiche);
(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio 1962 (societa);
c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche);
(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 10 gennaio 1962 (societa).
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto:
a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1 gennaio 1962;
b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio 1962 (persone fisiche);
(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio 1962 (societa);
c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche);
(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 10 gennaio 1962 (societa).
Allegato-art. XXIX
Articolo XXIX
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cessera' di avere efficacia:
a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 11 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (persone fisiche);
(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (societa);
c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (persone fisiche);
(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (societa).
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo Inglese.
Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP
Per il Governo della Repubblica italiana
Luciano CONTI
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cessera' di avere efficacia:
a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 11 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (persone fisiche);
(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (societa);
c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (persone fisiche);
(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta (societa).
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo Inglese.
Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP
Per il Governo della Repubblica italiana
Luciano CONTI
Convention
Convention between Italy and Denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital.
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico