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Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

Articolo unico.



L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'.