Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facolta' di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
Art. 1.
Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.