Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facolta' di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.
Art. 2.
L'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) e' incluso tra gli enti che possono esercitare la facolta' di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 si fa fronte quanto a lire 50 milioni e lire 300 milioni con riduzione del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo 3523 e capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 150 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE