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Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Art. 1.


E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualita' di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.