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Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Art. 1.


Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunita' economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale e' libera ed e' abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.