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Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunita' economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale e' libera ed e' abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Art. 2.


Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, e' posto in liquidazione ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 3.


E' autorizzata la cessione a titolo gratuito del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla regione siciliana.
Le modalita' della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parita' di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.
Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.

Art. 4.


Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2.
Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

Art. 5.


Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.

Art. 6.


L'idoneita' all'assunzione di ciascuna unita' di personale e' accertata da apposita commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori.
Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Art. 7.


Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Art. 8.


Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potra' essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di eta'.
Nei concorsi per titoli presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sara' valutata, come titolo, l'anzianita' maturata nel servizio medesimo.

Art. 9.


Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata e' corrisposta, in aggiunta alla indennita' di anzianita', una indennita' pari a tre mensilita' della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.

Art. 10.


All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - TOLLOY - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

Tabella

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI



Personale in categoria I-b..............................n. 5
Personale di categoria II...............................n. 17
Personale di categoria III..............................n. 9
Personale di categoria IV...............................n. 12
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Totale......n. 43




Visto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato