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Riversibilita' dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Art. 1.


La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.