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Riversibilita' dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 2.


L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando quanto disposto dall'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 3.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE