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Aumento dell'indennita' spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

Art. 1.


L'indennita' prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.