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Aumento dell'indennita' spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'indennita' prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.

Art. 2.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE