Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1968
SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE