Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio.
Art. 1.
I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo "deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione".
La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo "deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione".