N NORME. red.it

Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.


Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:
a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;
b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprieta' demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;
c) il ripristino e la costruzione di fognature;
d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;
e) la costruzione di strade di interesse turistico.

Art. 3.


Sono eseguiti a carico del comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico.
Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo e' autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 15 milioni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4.


Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' dei lavori a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.


Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:
a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico;
b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;
c) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.
Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera a), su conforme parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

Art. 6.


L'indennita' da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, e' determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

Art. 7.


I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco e della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo, caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

Art. 8.


Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 9.


La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia gia' stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'ufficio del genio civile e - per le opere di interesse artistico e storico - dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.
Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Art. 10.


La concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 11.


Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere a), c), d) ed e), e' autorizzata la spesa di lire 2.232 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 232 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.
Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.
Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere a) e b), e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 33 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1977 cosi' distribuiti: lire 13 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera b).
Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e con quello per la pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera a), su motivata proposta del consiglio comunale.
Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettera c), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968.
All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvedera' mediante riduzione di pari importo del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - GUI - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE