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Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

Art. 2.


All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1968
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE