Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato, destinato al funzionamento ed all'incremento dell'istituto centrale del restauro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1968
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE