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Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 9.


Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".

Art. 10.


All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968
SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE