N NORME. red.it

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 7.


Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1967 in poi.