Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Art. 2.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, pero', che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600.