N NORME. red.it

Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

Art. 6.



Chiunque produca glicerina e' tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantita' giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.