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Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

Art. 1.


La Banca nazionale delle comunicazioni - gia' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 - e' un Ente autonomo con personalita' giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.