Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi familiari viventi a carico.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.
L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.
Art. 2.
All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Art. 3.
I sacerdoti nonche' i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.
In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.
La facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.
L'esercizio dell'opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.
Art. 4.
Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonche' dei rispettivi familiari a carico.
Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.
Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.
Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresi' tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
Art. 5.
L'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto "Fides", di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, nonche' di altri enti che provvedano all'assistenza per i ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.
Art. 6.
Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:
a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1 primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.
Per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto e' versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso; ((1))
b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;
c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.
A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatesi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Art. 7.
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.
Art. 8.
All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7, si provvedera', per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore.
Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1967
SARAGAT MORO - BOSCO - TAVIANI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE