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Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 1.


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.